WePeA per il DISABILITY PRIDE DAY (15 luglio 2018): La sentenza della Corte di Cassazione n. 4069 sul diritto di usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/1992
Milano, 25 giugno 2018 – La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza resa dalla sezione lavoro del 20/02/2018, n. 4069 si è pronunciata in materia di diritto di usufruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, affermando che detto diritto non è comprimibile in ragione dell’orario di lavoro part time.
Secondo la Corte, infatti, “il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, poiché posto a presidio della tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 cost., non è comprimibile in ragione dell’orario di lavoro part time di colui che assiste il familiare con handicap in situazione di gravità” in quanto la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare, risultando, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito” (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007)” (cfr. Corte cost. n. 213 del 2016). Si tratta, in definitiva, – ha concluso la Suprema Corte “di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.)“.
Questo approfondimento rientra nel progetto WePeA per il Disability Pride Day 2018: https://www.pavia-ansaldo.it/wepea-per-il-disability-pride-day-15-luglio-
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