WePeA per il DISABILITY PRIDE DAY (15 luglio 2018): Come va interpretato il termine “handicap” dal punto di vista del diritto del lavoro?

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WePeA per il DISABILITY PRIDE DAY (15 luglio 2018): Come va interpretato il termine “handicap” dal punto di vista del diritto del lavoro?

Roma, 30 maggio 2018 – La Corte di Cassazione con la sentenza sez. lav., 19/03/2018, (ud. 15/11/2017, dep.19/03/2018),  n. 6798 si è pronunciata in merito alla nozione di “handicap” nel nostro ordinamento dal punto di vista lavoristico statuendo che essa  “ai sensi della direttiva non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell’Unione Europea sicchè può parlarsi di una nozione europea di disabilità” in attuazione alla Direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000.

Rifacendosi a detta Direttiva e ad una serie di sentenze – di seguito riportate – rese a livello europeo, la Suprema Corte ha ribadito il carattere europeo della nozione di disabilità:

  • Corte di Giustizia: ha riservato a se stessa, già a partire dal 2006, il compito definitorio, osservando che: “dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell’intera Comunità di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi” (sentenza 11 luglio 2006, in causa C13/05, Chacon Navas nella quale vi è una prima enunciazione della condizione di “handicap” ai fini della applicazione della Direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000).

La definizione di “handicap” è stata ulteriormente argomentata dalla Corte di Giustizia in epoca successiva “Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri” (decisione 2010/48 in considerazione della avvenuta ratifica da parte della Unione Europea della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) del 2006, il cui art. 1, comma 2 identifica e determina la platea delle persone disabili);

  • Corte di Lussemburgo: si è pronunciata in via consolidata nell’intendere la nozione di “handicap” ai sensi della citata direttiva nel senso di: “una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (sentenze 11 aprile 2013, HK Danmark, C-335/11 e C-337/11, punti 38- 42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 dicembre 2014, FOA, C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42).

Questo approfondimento rientra nel progetto WePeA per il Disability Pride Day 2018: https://www.pavia-ansaldo.it/wepea-per-il-disability-pride-day-15-luglio-

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