Scroll Top

image_pdfimage_print

Si alle class action a tutela della privacy

La nostra Mariangela Papadia segnala una recente sentenza della Corte di giustizia dell’UE (28 aprile 2022, causa C-319/20) emessa nel giudizio che vedeva coinvolti, da un lato Meta Platforms Ireland (ex Facebook) e, dall’altro, alcune associazioni di consumatori tedesche che agivano allo scopo di impedire, in va preventiva, la violazione delle norme relative alla privacy, alla lotta contro la concorrenza sleale e alla tutela dei consumatori che Meta avrebbe posto in essere tramite alcuni giochi gratuiti messi a disposizione degli utenti.

 

La questione sottoposta alla Corte riguardava la legittimazione delle associazioni di tutela dei consumatori a proporre azioni inibitorie, per violazioni della privacy, indipendentemente dalla violazione concreta di diritti di soggetti individualmente interessati e in assenza di un mandato specifico di un interessato. La Corte Ue ha risolto i quesiti in senso affermativo ritenendo tale legittimazione sancita dall’articolo 80 GDPR che al paragrafo 2 stabilisce che “Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento”. Peraltro, precisa la Corte, affinché un’associazione di categoria possa agire senza mandato, è necessaria una legge nazionale che preveda esplicitamente questa possibilità.

 

Vedremo, quindi, quali saranno i risvolti pratici della pronuncia; in ogni caso, è indubbio che la possibilità di agire in via inibitoria tramite class action per la difesa della privacy dei consumatori da parte di associazioni o organizzazioni, come riconosciuto dalla stessa Corte, “contribuisce incontestabilmente a rafforzare i diritti degli interessati e ad assicurare loro un livello elevato di protezione”.

 

Testo della decisione