DISABILITY PRIDE DAY – LA CIRCOLARE INAIL SUL REINSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO
Milano, 11 luglio 2019 – L’ INAIL con l’adozione della Circolare n. 6 del 26 febbraio 2019 ha disciplinato le modalità con le quali dare concreta attuazione alle modifiche apportate al “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” con la Determinazione presidenziale n. 527 del 19 dicembre 2018.
La Circolare n. 6/2019 anzitutto ha confermato l’eliminazione del frazionamento in distinte voci di spesa dell’importo complessivo di 150.000 euro del contributo a fondo perduto erogabile dall’INAIL per ciascun progetto personalizzato di reinserimento del lavoratore disabile, fermo restando il limite di 15.000 euro fissato per gli interventi di formazione. I restanti 135.000 euro potranno quindi essere utilizzati sia per gli interventi di superamento e/o abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, sia per quelli di adeguamento e/o adattamento delle postazioni di lavoro. E’ stato specificato che il datore di lavoro ha la possibilità di presentare un piano esecutivo per il quale sono previsti costi superiori ai tetti massimi di spesa in precedenza menzionati, fermo restando che le somme eccedenti dovranno essere sostenute dal datore di lavoro.
La Circolare n. 6/2019 inoltre prevede che il datore di lavoro possa presentare progetti di reinserimento di sua iniziativa, condivisi con il lavoratore, da sottoporre alla successiva valutazione dall’équipe multidisciplinare di primo livello della sede dell’Istituto competente per domicilio del lavoratore, anche con il supporto delle consulenze tecniche INAIL.
La Circolare n. 6/2019 altresì conferma il rimborso in favore del datore di lavoro delle spese sostenute per gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro da questi realizzati, per ragioni di necessità e urgenza, prima ancora del coinvolgimento dell’INAIL per l’elaborazione del progetto personalizzato o l’approvazione del progetto proposto, fermo restando il limite massimo di spesa complessivamente rimborsabile pari a 150.000 euro. Il rimborso è subordinato a ragioni di necessità e urgenza, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute, la cui effettiva sussistenza è rimessa alla valutazione delle strutture territoriali dell’INAIL. Sono peraltro ammessi al rimborso non soltanto gli interventi eseguiti successivamente all’entrata in vigore della Determinazione presidenziale n. 527 del 19 dicembre 2018, ma anche retroattivamente gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2015.
La Circolare n. 6/2019 infine ha previsto una serie di semplificazioni circa gli adempimenti a carico del datore di lavoro, che, ad esempio, potrà ora allegare al piano esecutivo del progetto di reinserimento lavorativo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto di listini e/o tariffari vigenti.
_________
DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.