Recenti pronunce del Tribunale presso la Corte di Giustizia Europea in merito alle impugnazioni delle sanzioni individuali europee da parte di soggetti russi sanzionati
Com’è noto, a seguito del deterioramento dei rapporti tra la Federazione Russa e l’Ucraina, sfociato in aperto conflitto nel febbraio 2022, l’Unione Europea ha adottato una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa che allargano e inaspriscono i divieti già in vigore dal 2014 e ne introducono molti altri.
A seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo pacchetto sanzionatorio approvato il 26 febbraio 2023, più di 1.450 persone fisiche risultano incluse nell’Allegato I al Regolamento UE n. 269/2014 e, dunque, colpite dalle misure sanzionatorie individuali di congelamento di fondi e risorse economiche. Grava inoltre su qualsiasi soggetto europeo il divieto di fornire direttamente o indirettamente a tali persone fondi o risorse economiche. Tra le figure di maggior spicco colpite dalle suddette sanzioni figurano il Presidente, il Primo Ministro, il Ministro degli Affari Interni e il Ministro degli Esteri della Federazione Russa attualmente in carica, tutti i componenti della Duma di Stato, altri uomini attivi nella politica russa e nel settore dell’informazione, imprenditori russi e persone ad essi associate.
Sin dalla prima introduzione delle misure sanzionatorie individuali di cui sopra, alcune delle persone interessate hanno ritenuto illegittimo l’inserimento dei loro nomi negli elenchi sanzionatori e hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea, più nello specifico di fronte al Tribunale. Due casi giunti recentemente a sentenza a favore dei soggetti ricorrenti hanno, tuttavia, avuto impatti diversi sulla normativa in vigore.
Causa T-714/20 – Ovsyannikov contro Consiglio dell’Unione Europea
Il Sig. Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov è stato inserito nell’Allegato I al Regolamento UE n. 269/2014 nel 2017 in quanto, all’epoca, rivestiva la carica di Governatore di Sebastopoli e come tale è stato ritenuto responsabile di aver sostenuto attivamente o portato avanti le azioni politiche che minacciavano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In tale veste aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell’annessione della Crimea e Sebastopoli alla Federazione Russa. Inoltre, la sua inclusione tra i soggetti sanzionati è stata poi successivamente confermata in seguito alla sua nomina come Vice Ministro dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa. Tuttavia, quando successivamente ha cessato di ricoprire tutte le cariche sopra indicate, il Consiglio dell’Unione Europea ha mantenuto il suo nome nella lista aggiornando solo la motivazione prima nel 2020 e poi nel 2021.
Con ricorso del 3 dicembre 2020, l’interessato ha chiesto di annullare la decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014 e il Regolamento UE n. 269/2014 nelle parti in cui riguardavano o potevano incidere sullo stesso.
All’esito del giudizio, con sentenza datata 26 ottobre 2022, il Tribunale ha ritenuto di accogliere il ricorso disponendo di annullare gli atti del Consiglio nella misura in cui mantenevano il nome del ricorrente nell’elenco delle persone sanzionate. Il Tribunale ha espressamente statuito che, avendo le misure restrittive natura precauzionale e provvisoria, la loro validità debba essere sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto che ne hanno giustificato l’adozione e al loro carattere di necessità per il raggiungimento dell’obiettivo a cui sono associate.
Con la cessazione delle funzioni di Governatore di Sebastopoli nell’aprile 2019, e successivamente di Viceministro del Governo russo nell’aprile 2020, sono pertanto venuti meno i motivi che avevano giustificato l’iniziale inserimento del ricorrente nell’Allegato I al Regolamento UE n. 269/2014.
Il Tribunale ha inoltre sancito che grava in capo al Consiglio l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, che i motivi addotti contro l’interessato sono fondati, mentre non spetta a quest’ultimo fornire prove negative dell’infondatezza di tali motivi.
Pertanto, nel febbraio 2023, con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/253, il Consiglio ha disposto la cancellazione del sig. Ovsyannikov dall’elenco di cui all’Allegato I al Regolamento UE n. 269/2014.
Causa T-212/22 Prigozhina contro Consiglio dell’Unione Europea
La sig.ra Violetta Prigozhina – madre del sig. Yevgeny Prigozhin considerato, tra l’altro, finanziatore e amministratore non ufficiale del gruppo militare “Wagner” – è stata inserita nell’Allegato I al Regolamento UE n. 269/2014 nel febbraio 2022, in quanto proprietaria di alcune società fondate del figlio e ritenuta ad esso associata.
Con ricorso del 21 aprile 2022, l’interessata ha chiesto di annullare la decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio del 23 febbraio 2022 e il relativo Regolamento di esecuzione che ha modificato il Regolamento UE n. 269/2014 disponendo, tra l’altro, la sua inclusione nell’elenco dei soggetti sanzionati.
La ricorrente ha lamentato diversi vizi nella motivazione posta alla base del suo inserimento nell’elenco. Nello specifico, è stata contestata: la mancanza di legami con le società del figlio; l’incertezza circa il fatto che quest’ultimo fosse effettivamente legato al Gruppo Wagner; e, in ogni caso, che non erano presenti sufficienti motivi che permettessero di sostenere, sulla base dei legami con il figlio, che la ricorrente potesse aver concorso a compromettere in qualunque modo l’integrità territoriale dell’Ucraina.
All’esito del giudizio, con sentenza datata 8 marzo 2023, il Tribunale ha ritenuto di accogliere il ricorso, disponendo di annullare gli atti del Consiglio nella misura includessero il nome della sig.ra Prigozhina negli elenchi delle persone sanzionate.
La decisione, anche in questo caso, muove dal principio secondo il quale la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto e che spetta all’Autorità dell’Unione, in caso di contestazione, provare la fondatezza dei motivi adottati nei confronti dell’interessato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare che la ricorrente fosse proprietaria delle società fondate dal sig. Prigozhin (a sostegno di tale tesi, il Consiglio è stato in grado di fare riferimento solo a fonti non ufficiali di stampa, tra cui articoli tratti da Wikipedia e da altri siti web quali UAWire.org, The Moscow Times, Carnegie Endowment for International Peace, The Bell, Fontanka.ru, Wall Street Journal e altri).
Inoltre, il Tribunale ha statuito che l’applicazione di misure restrittive a persone fisiche, a prescindere dal loro comportamento personale e unicamente sulla base dei loro legami familiari con persone associate alla direzione del Paese terzo interessato, deve essere considerata in contrasto con la sua giurisprudenza. Pertanto, il legame familiare della sig.ra Prigozhina con un altro soggetto sanzionato non può da solo giustificare l’inclusione della stessa negli elenchi summenzionati.
Nonostante ciò e differentemente da quanto accaduto nel primo caso sopra riportato, con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/571 del 13 marzo 2023, il Consiglio ha confermato l’inclusione della sig.ra Prigozhina nell’Allegato I al Regolamento UE n. 269/2014. Infatti, con una nuova motivazione, lo stesso ha ritenuto che, nonostante la medesima non fosse più la proprietaria delle società fondate dal figlio, debba comunque ritenersi persona associata ad un soggetto sanzionato, avendo fornito sostegno ad azioni e politiche compromettenti l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.