Privacy: varato il piano ispettivo del Garante per il primo semestre 2018
Milano, 20 marzo 2018 – Per il primo semestre 2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha previsto nuovi ambiti di intervento anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza sulla base del protocollo di intesa siglato nel marzo 2016: l’attività ispettiva dell’Autorità si concentrerà su dati sanitari a fini di ricerca, rating sulla solvibilità delle imprese, sistema statistico nazionale (Sistan), Spid, telemarketing. Questo è il dato che emerge dal piano d’azione recentemente pubblicato dal Garante sui controlli da effettuarsi in questi delicati mesi che precedono l’efficacia del Regolamento UE 679/2016. Il piano ispettivo appare ispirato anche alle disposizioni del GDPR, avendo ad oggetto obblighi di documentazione, informazione e gestione organica e sistematica delle attività di trattamento, conservazione dei dati, sia in ambito pubblico che privato, nel rispetto dei principi e delle finalità contenuti nel Regolamento.
Tra l’altro, il quadro ispettivo delineato dal 2017 rileva come la maggior parte delle aziende siano impreparate nell’affrontare l’adeguamento al GDPR: secondo quanto dichiarato dal Garante, il bilancio 2017 evidenzia una crescita dei procedimenti sanzionatori del 307%, oltre 1.000 in più rispetto all’anno precedente, che hanno portato l’erario a riscuotere circa 3 milioni e 800 mila euro (ovvero il 15% in più rispetto al 2016).
Dati numerici questi che sono destinati ad aumentare con riferimento all’anno in corso, soprattutto in considerazione della prossima applicabilità del Regolamento UE, prevista per il 25 maggio 2018, e delle ingenti sanzioni che potranno essere applicate ai trasgressori.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito web del Garante Per la Protezione dei Dati Personali cliccando seguente sul link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/7835687
_________
DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.