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Milano, 15 dicembre 2017 – La Legge Europea 20 novembre 2017, n. 167 (GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017) entrata in vigore lo scorso 12 dicembre, ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L’articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, ha previsto l’inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-terdecies (“Razzismo e xenofobia”).

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale:
“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Il primo comma dell’articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all’ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

La nuova disposizione non appare, tuttavia, destinata ad avere significativi impatti sui modelli organizzativi attualmente in essere, per lo meno per quelle società che hanno già un codice etico che si uniformi ai principi tutelati dalle norme in parola.

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Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.