PeA per la compliance – Accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio per gli accertamenti fiscali
Roma, 6 giugno 2018 – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018 il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60, recante “attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio”.
Il D.Lgs. 60/2018 è entrato in vigore il 6 giugno 2018 e segna un ulteriore passo avanti nel contrasto ai fenomeni di elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, laddove perpetrati dagli intermediari allo scopo di aiutare i loro clienti a ridurre l’onere fiscale e nascondere denaro offshore.
Sebbene alcune strutture societarie complesse possano avere scopi totalmente legittimi, è altrettanto vero che le stesse potrebbero prestarsi ad essere utilizzate per scopi non leciti. E’ il caso, ad esempio, di strutture che coinvolgono una società situata in una giurisdizione a tassazione bassa o non trasparente al solo scopo di creare distanza tra i titolari effettivi ed il loro patrimonio, con l’obiettivo di garantire una tassazione bassa o assente, oppure per riciclare i proventi di un’attività criminale. E’ in questa prospettiva che il D.Lgs. 60/2018 trova la sua ratio giustificatrice, atteso che in assenza di accesso ai dati antiriciclaggio le autorità non sarebbero in grado di monitorare e verificare se le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati stiano o meno applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE (come modificata ed integrata).
Nello specifico se le autorità ricevono informazioni riguardo a meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva prima che questi siano attuati, esse dovrebbero essere in grado di tracciare tali meccanismi in tempo utile, ponendo in essere adeguate misure per limitarli e per proteggere i gettiti fiscali. A tale scopo l’informazione dovrebbe essere idealmente ottenuta in anticipo, ossia prima dell’attuazione e/o dell’uso del meccanismo di pianificazione fiscale aggressiva. La relazione al D.Lgs. 60/2018 spiega che la finalità ultima dell’intervento normativo è appunto quella di esercitare un effetto deterrente, dissuadendo gli intermediari dall’elaborazione e commercializzazione di simili meccanismi.
Nella stessa direzione si è mosso il Consiglio europeo che, consapevole della necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che di Unione europea, ha adottato una specifica Direttiva avente per oggetto lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell’Unione europea, con la quale è stata modificata ed integrata la Direttiva 2011/16/UE.
Pertanto, l’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale con il recepimento della normativa comunitaria, non è soltanto quello di consentire alle autorità fiscali l’accesso alle informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (le cosiddette informazioni AML) ai fini dello scambio di tali informazioni, bensì anche quello di dotare le autorità fiscali di sufficienti poteri di controllo e monitoraggio, scoraggiando a monte l’implementazione di meccanismi elusivi o in frode alle leggi fiscali.
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