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D. Lgs. 231/2001: Gruppi societari e responsabilità amministrativa

12 marzo 2021 – Ad oggi Il mercato globale dell’imprenditoria italiana ed estera, secondo i dati Istat, sembra propendere verso una struttura organizzativa che permetta una dilatazione dell’operatività aziendale tra più soggetti societari al fine di garantire ed implementare una capillarizzazione del controllo e della conoscenza di ogni attività confacente la realtà di appartenenza.

 

L’ormai anacronistica “singola grande impresa” lascia spazio ad una sua variante “Il Gruppo”, ossia un’aggregazione di società operanti sotto la direzione unificante di una capogruppo  (holding) la quale persegue il soddisfacimento e consolidamento di un interesse collettivo (comune a tutte le sue costituenti societarie dette controllate).

 

Nel panorama normativo, però, la pluralità delle componenti di tale “complesso imprenditoriale” diviene un ostacolo nel processo d’individuazione del “soggetto” giuridicamente imputabile ai sensi del d.lgs n. 231/2001 (Decreto 231).

 

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, la problematicità dell’esatta identificazione del centro d’imputazione nei rapporti infragruppo discende da una totale omissione nel Decreto 231 di qualsiasi richiamo o rinvio al gruppo di imprese, in quanto l’art. 1 dello stesso nell’elencazione dei destinatari non menziona tale realtà societaria costituita da separate soggettività (holding e controllate).

 

Nonostante non vi sia un’espressa statuizione in merito da parte della regolamentazione, la prognosi normo-valutativa della terminologia utilizzata negli articoli del decreto(ente, singolo organo societario) presuppone una negazione della diffusione automatica della responsabilità all’interno di tutto Gruppo qualora un soggetto (apicale o sottoposto, ex art. 6 e 7 del Decreto 231) dello stesso commetta un reato nell’interesse o vantaggio della realtà societaria di appartenenza.

 

L’insindacabilità della demarcazione del confine dell’imputabilità solo ad una delle imprese “costituenti” (holding controllata che sia) viene deduttivamente desunta dalla constatazione che a differenza della qualificazione economica di Gruppo, soggetto unico atto a perseguire un fine comune, in diritto le società per quanto correlate tra loro sono individuabili come entità autonome ed indipendenti, dotate di una propria soggettività giuridica.

 

L’estendibilità della colpevolezza dell’illiceità previste dal Decreto 231 (c.d. reati presupposto) a più società del Gruppo, trova sussistenza solo qualora nella realizzazione del delitto presupposto vi sia stato un concorso tra soggetti (apicali o subordinati ex art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001), i cui intenti per natura identici (prefigurazione di un interesse o vantaggio a favore dell’ente), si differenziano per la diversificazione dei destinatari (diverse società del Gruppo), le “componenti” (holding o controllate), quindi, non saranno mai imputabili solo in ragione della loro mera appartenenza al Gruppo.

 

Queste, infatti, ai sensi del Decreto 231 al fine di godere della deresponsabilizzazione dei delitti commessi dal soggetto apicale o sottoposto, devono fornire elementi probatori tramite i quali dimostrare di avere attuato in via preventiva una politica repressiva delle condotte delittuose perseguibili nel proprio e singolare contesto societario.

 

Nello specifico, la prova della programmazione delle attività  “assolutorie” consiste nella stesura di un Modello Organizzativo (ex art. 6 comma 1 lettera [a] e art. 7 comma 2 del d.lgs n. 231/2001) nel quale siano riportate le policy etiche ed organizzative consone rispetto la realtà imprenditoriale di cui la “singola” (holding o controllata) è protagonista.

L’idoneità di tale esimente soggiace ad un’implementazione “individualizzata” del Modello Organizzativo progettato in funzione dei sistemi gestionali dell’impresa.

 

L’adozione di un Modello Organizzativo “comunitario” di Gruppo, quindi (come confermato dalla giurisprudenza e dalla linee guida di Confindustria) sulla base del precedente assunto diviene una soluzione decettiva in quanto la poliedricità di contesti, attività ed operazioni delle sue“componenti” non permetterebbe di stilare una programmazione concretamente repressiva dell’illiceità previste dal Decreto 231, ma determinerebbe una mera omologazione ideologica di pratiche generiche e di scarsa valenza preventiva in relazione al compimento dei reati presupposto.

 

 

 

 

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DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.